L’articolo 11 del DL 112/08 e il DPCM 16/7/2009 introducono i contenuti fondamentali di un nuovo piano nazionale di edilizia abitativa, innovando in modo significativo l’approccio al finanziamento dell’edilizia residenziale sociale.

Nell’ambito delle sei linee di intervento individuate dal piano (art. 1 c. 1 del DPCM), infatti, viene prevista la possibilità di utilizzare i fondi immobiliari chiusi come strumento per finanziare la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal DM 22 aprile 2008. Tali fondi immobiliari potranno essere costituiti mediante la partecipazione di soggetti pubblici e privati e potranno articolarsi in un “Sistema Integrato di Fondi” (“SIF”), costituito da un “fondo nazionale” e da una serie di “fondi locali”. In altri termini, gli interventi di edilizia privata sociale potranno essere implementati e realizzati sul territorio mediante lo sviluppo di fondi locali, a loro volta partecipati dal fondo nazionale.

Attualmente il Fondo Nazionale del SIF è rappresentato dal FIA, gestito da CDPI Sgr.

È opportuno sottolineare che il SIF e, in tale ambito, l’attività del fondo nazionale, rappresenta solo una delle linee di intervento previste dal Piano nazionale di edilizia abitativa. I fondi immobiliari, se adeguatamente sviluppati, permetteranno quindi di raggiungere una parte degli obiettivi del piano nazionale, ma non ne rappresentano l’unico o il principale strumento di attuazione né, tantomeno, la soluzione al disagio abitativo del Paese nel suo complesso.


Sintesi delle principali disposizioni normative riguardanti l’edilizia privata sociale

D.L. 25 giugno 2008 art. 11
Piano Casa

Categorie sociali svantaggiate

Prevede l'utilizzo di fondi Immobiliari chiusi come strumento attuativo del Piano.
Individua le categorie sociali svantaggiate cui è destinata l'offerta di alloggi sociali:
  • Nuclei familiari a basso reddito, anche mono-parentali o mono-reddito
  • Giovani coppie a basso reddito
  • Anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate
  • Studenti fuori sede
  • Soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio
  • Altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della Legge n. 9 del 2007
  • Immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima Regione

DPCM 16 luglio 2009 art. 11
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

Quadro dei fondi nazionali nell'ambito del SIF
Definisce il quadro normativo ed operativo dei Fondi Nazionali nell'ambito del Sistema Integrato di Fondi Immobiliari prevedendo, tra l'altro:
  • Dimensione obiettivo delle raccolta a livello nazionale pari a 3 miliardi di euro (minimo 1 miliardo) e durata minima di 25 anni
  • Destinazione degli investimenti all'incremento dell'offerta di Alloggi Sociali
  • Rendimento obiettivo e sostenibilità economica dei progetti
  • Criteri di partecipazione dei fondi Nazionali agli investimenti locali mediante acquisizione di partecipazioni di minoranza fino ad un massimo del 40%
  • Integrazione con le politiche pubbliche locali

D.M. 22 aprile 2008
Definizione di Alloggio Sociale
Sono alloggi sociali le case e i servizi destinati ad individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere ad alloggi nel libero mercato. Rientrano in tale definizione gli alloggi realizzati o recuperati, da operatori pubblici e privati, anche con il ricorso ad agevolazioni e contributi pubblici, destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ai canoni concordati ed anche alla proprietà a prezzi convenzionati (ambito dell'edilizia privata sociale).